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Sospensione dei servizi comuni per il condomino moroso

Sospensione dei servizi al condomino moroso, non una punizione, ma l’estremo tentativo di far pagare le spese dovute e non far cadere il condominio in una situazione ingestibile.

Elettricità, pulizia delle scale, manutenzione dell’ascensore sono tutte spese ricorrenti in condominio, servizi comuni dei quali spesso non è possibile farne a meno.
Forse anche tu vivi in un condominio di 5 / 6 e sai quanto è faticoso salire le scale più volte al giorno. Se lo è per te puoi immaginare che problema è per un anziano o un disabile. Dunque mantenere in funzione l’ascensore è indispensabile. Tuttavia la presenza di condomini morosi può mettere in dubbio persino un servizio indispensabile come l’ascensore.

Da qui la necessità che tutti i condomini ottemperino regolarmente al pagamento delle spese ordinarie.
L’amministratore, per quanto gli compete, dovrà attivarsi rapidamente nel caso in cui qualcuno non lo faccia.
Recuperare il credito del condomino moroso è un obbligo che l’amministratore deve assolvere per legge.
Mantenere sotto controllo i pagamenti è invece un dovere professionale.
Tra i poteri in capo all’amministratore c’è la sospensione dei servizi comuni nei confronti del condomino moroso.
Ma come procedere in tal senso? Quali sono i servizi che si possono sospendere al condomino moroso senza incorrere in abusi?
E’ ciò che tratteremo in questo approfondimento.

E’ possibile sospendere i servizi al condomino moroso?

Spese condominiali non pagate, un problema di stretta attualità in molti condomini.

Per tutelare gli interessi di tutto il condominio, l’amministratore può decidere di sospendere i servizi comuni al condomino moroso. Un’azione volta a contrastare le morosità in condominio. Tale facoltà prevista dall’art. 63 del codice civile, consente di superare una delibera dell’assemblea in tal senso. Dunque non è necessario il parere dell’assemblea in proposito. Tale possibilità va utilizzata con cautela dall’amministratore, e valutata caso per caso.

Quando e quali servizi si possono sospendere

Le disposizioni attuative dell’art. 63 recitano quanto segue:

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Dunque l’amministratore potrà interdire il condomino moroso dalla fruizione di servizi comuni, decorsi i 180 giorni dalla scadenza del pagamento. I servizi comuni che possono essere sospesi sono quelli suscettibili di utilizzo separato. Acqua e riscaldamento se centralizzato, antenna tv, ascensore se prevista una chiave o una sceda magnetica per l’accesso. Appare evidente che l’amministratore non potrà porre delle limitazioni circa l’accesso alla abitazione del condomino, cambiando per esempio la serratura del portone principale.

Va sottolineato che l’azione di privare il condomino moroso di alcuni servizi comuni deve essere visto nell’ottica di un estremo tentativo di far saldare il debito con il condominio. Ma anche di contenere il credito vantato dal condominio verso il condomino inadempiente qualora questo si tratti di riscaldamento (Gas o gasolio) o consumi di acqua.

E’ possibile sospendere la fornitura di acqua?

Nel caso in cui il condominio usufruisca di un contratto per la fornitura di acqua unico, con consumi ripartiti o no, la sospensione del servizio idrico per il condomino moroso risulta essere uno dei punti più sensibili.

Infatti va osservato che la fornitura al singolo condomino non viene effettuata da un ente esterno, ma dal condomino stesso. Il condominio, attraverso l’amministratore paga le fatture ad esso intestate.
La Giurisprudenza in materia ha visioni piuttosto contrastanti. Va tenuto inoltre conto del recente D.p.c.m. del 29.08.2016 in materia di sospensione della fornitura idrica per le utenze domestiche, per il quale in presenza di uno stato di disagio economico-sociale, la fornitura di acqua deve essere comunque garantita per almeno 50 litri giornalieri a persona.

Sentenze e riferimenti normativi

  • Ordinanza del Tribunale di Brescia 08.04.2016
  • D.p.c.m. del 29.08.2016

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