Inserimento punto ordine del giorno assemblea condominiale
L’assemblea condominiale è prossima alla convocazione?
Hai un argomento che ti sta a cuore e vorresti venga inserito nell’ordine del giorno?
E’ possibile richiedere l’inserimento di uno o più punti nell’ordine del giorno dell’assemblea condominiale?
In questo approfondimento cercheremo di capire se è possibile inserire un argomento all’ordine del giorno e come farlo nel modo corretto.
Inserire un argomento all’ordine del giorno
La collaborazione tra condomini e amministratore è sempre auspicabile per la corretta gestione del condominio.
Non vi è dubbio che condomini o i consiglieri (quando nominati) dovrebbero, attraverso una partecipazione attiva, suggerire all’amministratore gli argomenti da discutere in assemblea.
Questi riflettono le esigenze e/o le problematiche emerse nella vita del condominio. E chi più di ogni altro se non i condomini, ne sono a conoscenza?
Una improvvisa infiltrazione dal lastrico solare, la realizzazione di un manufatto non autorizzato. Sono tutti motivi che potrebbero far nascere l’esigenza di richiederne l’inserimento nell’ordine del giorno dell’assemblea in convocazione.
Ma chi decide l’ordine del giorno?
Può il condomino fare richiesta all’amministratore di includere uno o più punti all’ordine del giorno senza tener conto dei propri millesimi di proprietà?
Ovviamente si. Tuttavia è l’amministratore a decidere l’o.d.g. dell’assemblea condominiale.
Ricorda: solo gli argomenti all’ordine del giorno sono oggetto di delibera. Gli argomenti che emergono durante le ” varie ed eventuali”, non sono oggetto di delibera pena l’annullabilità.
▷ Delibera su argomento non all’ordine del giorno
Come richiedere l’inserimento punto ordine del giorno
Fare una esplicita richiesta all’amministratore è il primo passo per vedere soddisfatto l’inserimento nell’ o.d.g. di un punto di proprio interesse. La richiesta all’amministratore va fatta attraverso una mail certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno. Tuttavia l’amministratore ha la facoltà di valutare la rilevanza dell’argomento da inserire all’ordine del giorno. Dunque l’amministratore di condominio non è obbligato a farlo.
L’amministratore che non inserisce l’argomento all’o.d.g.
L’ordine del giorno è deciso dall’amministratore in relazione alle esigenze che emergono durante l’amministrazione del condominio. La valutazione della rilevanza dell’argomento spetta all’amministratore che può a suo insindacabile giudizio non soddisfare l’inserimento.
Cosa è possibile fare se l’amministratore non inserisce all’o.d.g. l’argomento?
E’ possibile affrontare l’argomento al termine dell’assemblea durante le questioni “varie ed eventuali”.
Si potrà avviare la discussione, ma non richiedere una votazione. Nel caso in cui l’argomento sia d’importanza rilevante e l’amministratore abbia peccato di leggerezza nel non averlo incluso tra i punti all’ordine del giorno, i condomini interessati potranno fare richiesta formale di una assemblea straordinaria per discuterne.
Domande Frequenti
- E’ obbligatorio redigere l’ordine del giorno?
Si, è obbligatorio. - Chi decide l’ordine del giorno?
L’amministratore. - L’amministratore è obbligato ad inserire un punto suggerito da un condomino?
No, non ha alcun obbligo. - E’ possibile affrontare un argomento che non è stato posto all’ordine del giorno?
Si, ma solo al termine dell’assemblea tra le questioni “varie ed eventuali”
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un condomino può chiedere all’amministratore insrrire nell’o.d.g chiarimenti riguardo statuto del condominio di cui condomini sono stati erroneamente informati e che non rispecchia regolamento condominiale??
Certamente. Tuttavia l’amministratore non è obbligato ad inserire un argomento suggerito o richiesto dal condomino.
Incompleta, se la richiesta di integrazione odg é effettuata da piú di 2 condomini rappresentanti piú di 1/6 dei millesimi l’amministratore é obbligato ad inserirlo
Ciò a cui lei fa riferimento è una interpretazione, e non una norma, dell’ Art. 66 disp. att. c.c. per cui due condomini che rappresentino almeno 1/6 dei millesimi totali, possono richiedere all’amministratore la convocazione dell’assemblea. Una sentenza della Cass. civ. Sez. II, n. 26336 del 31 ottobre 2008, che ha voluto così interpretare l’analogia con la richiesta di inserimento di un argomento/i all’ordine del giorno. Tuttavia questa resta una interpretazione, che peraltro non è stata ripresa neppure con la nuova riforma del Condominio.
Diciamo che l’esposizione della tematica è alquanto fuorviante perché il condominio è fatto di proprietari e gli stessi hanno facoltà di intraprendere gli atti necessari per la gestione della cosa comune e quindi di informare e far deliberare all’ordine del giorno le tematiche di interesse sia collettive che singole . Sarebbe quindi una limitazione dell’esercizio della cosa comune e l’amministratore uno sceriffo con autonomia della cosa altrui. Ricordo che l’amministratore gestisce su mandato dei condomini tutti gli atti a lui richiesti dalla norma e dai condomini e non può intraprendere decisioni fuori dall’autorizzazione dell’assemblea condominiale ad eccezione di fatti gravi previsti dalla norma civilistica.
La verità sta nel fatto che l’amministratore nell’assemblea ordinaria deve trattare degli argomenti ad obbligo di legge e la normativa prevede che per queste situazioni debba essere indetta un’assemblea straordinaria salvo i casi di cui all’art. 1220 cc (innovazioni) e 1129 cc (destituzione amministratore).
Quindi per indire l’assemblea straordinaria c’è bisogno di 1/6 dei condomini che ne facciano richiesta. Ma è buona norma dell’amministratore al fine di poter risparmiare tempo e soldi ai condomini far inserire in sede ordinaria i punti richiesti.
Gent.le Maria Luca D’Egidio se può indicarci la norma o l’indirizzo dato dalla Giurisprudenza che obbliga l’amministratore ad inserire all’ordine del giorno argomenti proposti dal singolo condomino, saremo ben lieti di rivedere ciò che lei definisce “fuorviante”. Più volte il post sottolinea la necessità di collaborazione tra condomini e amministratore, finanche nella redazione degli argomenti da discutere in assemblea. Tuttavia le normative vigenti non obbligano lo stesso a seguire pedissequamente, ogni singola richiesta se non fosse avanzata in ragione di una motivazione valida e di interesse comune così come quella privata urgente o significativamente rilevante. Infatti a differenza di quanto sostiene, in un insieme di idee piuttosto confuse, non vi è alcuna limitazione dell’esercizio della cosa comune nel determinare discrezionalmente da parte dell’amministratore l’ordine del giorno di una assemblea, che verrà redatto sempre in funzione degli interessi dei comunisti. Dunque, uno dei quesiti a cui abbiamo voluto rispondere con l’approfondimento oggetto del post è se: l’amministratore è obbligato o no ad inserire un argomento all’ordine del giorno su richiesta del condomino. Fino a prova contraria ad oggi non lo è. Tutto il resto sono considerazioni personali che non trovano riscontro ne nelle Normative ne tantomeno in Giurisprudenza. Grazie comunque del suo intervento.
E invece cosa succede se un condomino decide di revocare un punto dell’ordine del giorno di cui ha chiesto l’inserimento? Essendo il condomino il soggetto proponente mi verrebbe da dire che è nella sua esclusiva disponibilità e l’amministrazione sia tenuto ad eliminarlo a richiesta del condomino.
Anche se un punto all’Odg che dice valutazione tra due condomini per un problema per mancata manutenzione in proprietà privata gravata di servitù,va messo aiviti oppure no.
Se il problema coinvolge solo due condomini, peraltro per una servitù che grava su una proprietà privata, probabilmente non è argomento condominiale, ma contenzioso tra privati. In questo caso non è argomento di discussione e/o delibera in una assemblea condominiale.
Se un amministratore dopo la convocazione dell’assemblea straordinaria condominiale decide di integrare l’ordine del giorno, inviando ai condomini una seconda convocazione, il termine dei 5 giorni ,pena l’annullabilita’, rimane quello dell’invio della prima comunicazione o riparte dalla data di comunicazione dell’ integrazione ?
Revisione delle tabelle millesimali -art.69 delle disposizioni di attuazione del codice civile :
“tali valori possono essere modificati o rettificati anche nell’interesse di un solo condomno, con la maggioranza prevista dall’art, 1136, secondo comma, nei seguenti casi….”
Come fa il singolo condomino allora a richiedere l’inserimento del punto all’ordine del giorno?
Dimostrando in modo inequivocabile la sussistenza di una delle due condizioni per le quali le tabelle millesimali devono essere modificate;
quando risulta che sono conseguenza di un errore; quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. Diversamente la sola presunzione e quindi una valutazione di tipo soggettivo “pago di più del mio vicino non mi sembra giusto” non da diritto ad alcuna discussione e delibera.https://lamministratoredicondominio.it/richiesta-revisione-tabelle-millesimali/
L’Assemblea è sovrana e se si richiede la discussione dei soli punti indicati nella richiesta di cui all’art. 66 disp. att. c.c., l’Amministratore non può esercitare nessuna azione discrezionale contraria alle finalità di cui alla richiesta
Capisco che quindi c è una certa discrezionalità da parte dell amministratore
Ma se come nel mio caso c è una questione di codomini morosi relativa alla precedente gestione condominiale è possibile inserire un ordine del giorno in cui venga sollevata la questione dei precedenti mancati pagamenti delle rate condominiali?
Allora ci voglio per forza due condomini x far mettere all’ordine del giorno delle proposte o no? Per favore se date una risposta semplice. Grazie