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Notifica preliminare Asl quando è obbligatoria

Lavori di manutenzione straordinaria su parti esclusive o in condominio. Quando è obbligatorio il piano di sicurezza (PSC) e di coordinamento in cantiere? Che cosa è e quando deve essere fatta la notifica preliminare Asl?

La sicurezza sul lavoro nei cantieri edili è un tema estremamente delicato che merita particolare attenzione.
Troppo spesso infatti si tende a sottovalutare le responsabilità in capo al committente, ritenendo che la nomina di un tecnico sia la panacea a tutti i problemi.

In questo post approfondiremo l’argomento del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) in cantiere.
Quando è obbligatorio il piano di sicurezza e la notifica preliminare Asl per evitare sanzioni e la perdita delle detrazioni fiscali legati agli interventi di ristrutturazione.

Committente dei lavori: responsabilità e adempimenti

Il committente dei lavori è il soggetto per il quale viene realizzata l’opera edile. Ha la facoltà di nominare il responsabile dei lavori che è tenuto ad adempiere a tutti i suoi obblighi.

In mancanza del responsabile dei lavori, la responsabilità resta in capo al committente. La normativa infatti cita la facoltà di nominarne uno, ma non l’obbligo. Nel caso il committente decida di nominare un responsabile dei lavori, questo dovrà avvenire attraverso la firma di un apposito verbale di nomina, così come tutte le nomine degli altri soggetti che intervengono nel piano di sicurezza.

Tra gli adempimenti del committente o del responsabile dei lavori se nominato, c’è per l’appunto la notifica preliminare Asl, la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Notifica preliminare Asl obbligatoria

I cantieri provvisori hanno l’obbligo di trasmettere alla ASL e alla DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) la notifica preliminare contenente tutti i dati del cantiere. La data è da intendersi, presunta, perchè in realtà per motivi logistici o di convenienza, la stessa può anche slittare in avanti. Il soggetto tenuto alla notifica è il committente, ossia il soggetto che ha chiamato la ditta per svolgere i lavori, oppure il responsabile del cantiere (art. 99 T.U.).

Nello specifico l’Art. 99 D.Lgs 81/08 determina l’obbligo di notifica preliminare in tre casi:

a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno.

Contenuto della notifica preliminare Asl

1. Data della comunicazione
2. Indirizzo del cantiere
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i))
4. Natura dell’opera
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i))
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome (i)
cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i))
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome (i)
cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i))
8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
9. Durata presunta dei lavori in cantiere
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€)

Notifica preliminare Asl quando è assente o tardiva

art.90, comma 10 del D.Lgs 81/08 recita:

“In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente”.

Pertanto, nel caso di controlli in cantiere se l’ispettore trova che la notifica preliminare è stata trasmessa agli enti interessati, anche se in ritardo, non può chiedere la sospensione del titolo abilitativo ne può effettuare alcuna contestazione poiché l’art. 99, comma 1, D.Lgs 81/08 non è più sanzionato.

Infatti, da quanto sancito dall’art. 90, comma 10, si evince che solo in assenza della notifica preliminare e non per il ritardo della trasmissione della stessa è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.

Piano di sicurezza e di coordinamento: che cosa è

L’ articolo 90 comma 3 del D.Lgs 81 del 2008, noto come testo unico sulla sicurezza recita:
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non in contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

L’art.89, comma 1, lettera d), D.Lgs 81/08 definisce il lavoratore autonomo quale “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione“.

Quando non c’è vincolo di subordinazione significa che non c’è un datore di lavoro per cui non ci può essere un’impresa. L’impresa può definirsi tale soloquando vi è un datore di lavoro e almeno un dipendente (non fare confusione con “impresa autonoma”).

Pertanto un’impresa e 100 lavoratori autonomi equivalgono ad un’impresa per cui, ai sensi dell’art.90, comma 3, D.Lgs 81/08, il committente non deve nominare il coordinatore per la progettazione.

Se nel prosieguo dei lavori dovesse subentrare una seconda impresa, a quel punto il committente dovrà nominare ai sensi dell’art.90,comma 5, D.Lgs 81/08 il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che dovrà redigere il PSC e predisporre il fascicolo del fabbricato.

Sentenze e riferimenti normativi

  • Decreto Legislativo N.81 del 9 Aprile 2008

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2 risposte

  1. Federico ha detto:

    Ho effettuato lavori di superbonus e di bonus 50 affidandomi ad un professionista con regolare incarico scritto per tutte le incombenze di cantiere. Erano coinvolte tre imprese ; edile, impianti e infissi. Il citato professionista ha redatto la comunicazione preliminare ASL (facendola firmare a me per poi inviarla con Sua PEC), inserendo coordinatore di progetto e coordinatore esecutivo ma ha indicato solo l’impresa che ha aperto il cantiere, iniziando per prima i lavori, ovvero l’impresa edile. Redigendo regolare piano di sicurezza e richiedendo il DURC a tutte le imprese. Quindi, la presenza del cantiere è stata regolarmente comunicata agli organi preposti ma incompleta. Può ritenersi una violazione formale ? Posso intervenire in qualche modo? o rischio di perdere le detrazioni relative alle fatture delle ditte non riportate nella comunicazione ?
    i lavori sono stati chiusi lo scorso mese di febbraio .
    Grazie

  2. Giuliano ha detto:

    Mi trovo nello stesso identico problema .
    Ha trovato una soluzione

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