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Per installare una parabola occorre l’autorizzazione del condominio?

Non di rado il desiderio di ricevere canali televisivi a pagamento o la connessione internet in zone mal servite dalla rete cablata, necessitano dell’istallazione di un impianto di ricezione suppletivo a quello centralizzato condominiale (se già esistente).
Lecito il dubbio del condomino che vuole istallare una parabola individuale se può farlo sul suo balcone o una parte comune del condominio. Dunque è necessario chiedere l’autorizzazione al condominio per istallare una parabola individuale?

Argomento spinoso e quesito quanto mai attuale fonte di liti tra condomini. A queste ed altre domande cercheremo di rispondere ragionando attorno al concetto di decoro architettonico del palazzo, diritto dell’uso delle parti comuni e minor pregiudizio.

Installare una parabola in condominio

La riforma del diritto condominiale del 2012 ha introdotto, per la prima volta, la normativa che regola il diritto d’istallazione degli impianti radio televisivi. Con l’art. 1122 bis c.c. è possibile istallare una parabola di proprietà individuale su qualsiasi parte dell’edificio, purchè talune condizioni vengano rispettate.
Queste condizioni sono:
Arrecare il minor pregiudizio alle parti comuni e a quelle private;
Preservare il decoro architettonico dell’edificio.
Appare evidente che il limite del minor pregiudizio è meno cogente rispetto a quelli considerati nell’art. 1102 c.c. che ricordiamo essere quelli di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso e il divieto di alterare la destinazione d’uso. Peraltro il minimo pregiudizio costituisce una deroga al principio generale di evitare un qual si danno alle parti comuni.

Mentre per quanto concerne la proprietà individuale la limitazione posta dall’art. 1122 bis può essere interpretata nel senso che l’interessato non sia tenuto ad osservare le norme sulle distanze legali di cui agli artt. 873 ss. c.c., potendo osservare distanze minori.
Pur sempre da valutare nel caso specifico, arrecando, appunto, il “minor pregiudizio” possibile alla proprietà esclusiva degli altri condomini.

L’assemblea non può negare l’istallazione di una parabola

Talvolta l’assemblea di condominio tende ad impedire con delibere ad hoc l’istallazione di impianti privati di ricezione televisiva o internet, adducendo ragioni tra le più disparate.
La presenza di una antenna centralizzata, piuttosto che ragioni di salute comune o ipotetici utilizzi impropri delle parti comuni. Orbene la valutazione va fatta sempre sul caso concreto.

Tuttavia l’assemblea condominiale non può negare all’interessato l’istallazione di una parabola individuale sia sul proprio balcone che sulle parti comuni dell’edificio. Questo addirittura, ha facoltà di farlo su parti di proprietà altrui, quando dimostri che non vi sono altre soluzioni praticabili.(Cass. 9427/09 e Cass. 9393/05)

Detto questo va sottolineato che non esiste una gerarchia tra l’antenna centralizzata e quella individuale. Dunque il diritto di istallare una parabola individuale è indipendente dalla pre esistenza di una antenna centralizzata in condominio.

Si può istallare una parabola sul proprio balcone?

Se l’interessato possiede un balcone o un terrazzo, può istallare la parabola senza dover richiedere alcuna autorizzazione al condominio. La stessa delibera all’unanimità che vieti di istallare una parabola all’interessato o ne richieda l’immediata rimozione è nulla. Dunque non attuabile dall’amministratore.
Soltanto il regolamento contrattuale che vieti l’istallazione ha valore e al quale l’interessato deve sottostare.

Posso istallare una parabola in una proprietà altrui?

Il principio espresso dal art. 21 della Costituzione consentirebbe anche l’istallazione di antenne nella proprietà privata altrui. Tuttavia il condizionale è d’obbligo. Infatti questa condizione è legata alla impossibilità di trovare un’altra soluzione accettabile.

Sentenze e riferimenti normativi

  • Cass., sent. 7 luglio 2017, n. 16865

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