Delibera su argomento non all’ordine del giorno
La delibera su argomento non all’ordine del giorno è valida?
Può l’assemblea, regolarmente costituita, deliberare su un argomento non inserito nell’ordine del giorno?
Il quesito di oggi, posto da un nostro lettore, è se una delibera condominiale su un argomento non all’ordine del giorno è valida o se invece può essere impugnata.
Per rispondere a questa domanda svilupperemo il nostro ragionamento intorno a due concetti.
- Tutte le decisioni prese dall’assemblea, in quanto organo condominiale, trovano forza nella “regola della maggioranza”. Questo per garantire che le delibere approvate in conformità alla legge e ai regolamenti siano obbligatorie per tutti i condomini, anche se assenti o dissenzienti.
- Le informazioni sugli argomenti all’ordine del giorno contenute nella convocazione della assemblea condominiale hanno essenzialmente lo scopo di consentire ai condomini di conoscere preventivamente l’oggetto della riunione.
Sebbene siano riviste in modo non analitico e meticolose queste consentono di poter partecipare consapevolmente alle delibere pertinenti.
Per questo motivo le delibere votate su argomenti che non all’ordine del giorno, sono annullabili.
▷ Delibere condominiali nulle o annullabili
Delibera su argomento non all’ordine del giorno: eccezioni
Le uniche eccezioni per cui una delibera è valida nonostante l’argomento non sia all’ordine del giorno è la condizione in cui vi sia la presenza totale di condomini che rappresentano il valore totale dell’edificio ( ma in questo caso nessuno dei presenti farà eccezione alla delibera) o che vi siano problemi o minacce urgenti in corso.
In ogni caso, l’Assemblea può sempre ratificare ciò che è stato effettuato in un’altra sessione.
Impugnazione della delibera su argomento non all’ordine del giorno
Sebbene, una delibera condominiale su un argomento non all’ordine del giorno non è valida, questa in ogni caso va impugnata. Non è infatti automatica la decadenza della delibera.
Il legislatore prevede che ciascun condomino possa presentare ricorso all’autorità giudiziaria contro la delibera dell’assemblea.
I termini di impugnazione della delibera dipenderà dalla presenza o meno in assemblea del ricorrente.
Trenta giorni dal ricevimento del verbale di assemblea per i condomini assenti. Trenta giorni dalla data dell’assemblea per i presenti e gli astenuti.
Domande frequenti
- E’ possibile deliberare su un argomento proposte nelle “varie ed eventuali”
No. Gli argomenti che emergono nelle “varie ed eventuali” dovrebbero essere di scarso rilievo e di secondaria importanza. - E’ possibile inserire un argomento sul quale deliberare?
No. Gli argomenti sui quali discutere e deliberare, devono essere i medesimi presenti nell’ordine del giorno della convocazione. L’unica eccezione è nel caso in cui tutti i condomini siano presenti all’assemblea o vi siano casi urgenti di pericolo o incolumità.
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Il fatto che i condomini dissenzienti non abbiano impugnato la delibera, per loro ignoranza in materia, non assolve l’amministratore che, in quanto professionista e rappresentante legale del Condominio, non avrebbe dovuto in modo più assoluto consentire la votazione soprattutto su un argomento che verte su istallazioni di sbarre al porticato condominiale. Il Comune, peraltro, pare abbia fatto togliere le sbarre. E adesso chi paga?