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Condominio senza assicurazione, chi paga i danni?

Incidente sulle scale, nel cortile o nell’androne del condominio. Cosa succede per il condominio senza assicurazione?  Chi è responsabile e chi paga i danni?

Il condominio dove vivi non ha una polizza assicurativa e dopo un danno ad una auto conseguente la caduta di una tegola dal tetto, ti stai chiedendo chi risarcisce il proprietario dell’auto.
Scopriamo insieme cosa accade nel caso di danni a terzi in condominio, e chi è tenuto al risarcimento se il condominio non ha l’assicurazione.

Condominio senza assicurazione: incidenti nelle parti comuni

Un improvvido scivolone sul pavimento bagnato delle scale, o una caduta in cortile per una mattonella staccata.
Senza parlare di un vecchio cornicione che cade su un auto parcheggiata sulla strada.
Sono solo alcuni esempi di incidenti o danni a terzi che si possono verificare in condominio.
Eventi non così frequenti, ma che andrebbero considerati.
Tuttavia se il condominio è senza assicurazione, chi paga i danni?

Innanzitutto va detto che le normative attuali non prevedono l’obbligo per i condomini di stipulare una polizza di assicurazione.
L’assicurazione condominiale è obbligatoria?
Nel caso in cui si verifichi un incidente nel condominio senza polizza assicurativa questo espone i condomini e finanche l’amministratore ad un eventuale risarcimento. Ecco come funzionano i risarcimenti e come i condomini possono tutelarsi.

Responsabilità dei condomini e dell’amministratore

Non è sempre facile capire di chi è la colpa e chi deve risarcire i danni.
In linea generale è importante sapere che il condominio e quindi i singoli condomini hanno l’obbligo di vigilare e mantenere in buono stato le beni e parti considerate comuni. Questo è ciò che stabilisce l’ art. 2051 del codice civile.

Secondo il codice civile, sul custode dei beni incombe la responsabilità oggettiva.
Ad essa non può sottrarsi neanche se dimostri di avere adottato tutte le cautele e le regole per impedire l’evento.
Dunque i singoli proprietari sono responsabili per i danni in condominio.

In ogni caso esiste un limite alla responsabilità rappresentata dal caso fortuito.
Un fatto esterno imprevedibile legato ad esempio alla natura o un comportamento riconducibile allo stesso danneggiato. Per comprendere che cosa s’intende per caso fortuito facciamo l’esempio di un evento atmosferico eccezionale. Questo potrebbe essere una tromba d’aria. I forti venti potrebbero provocare il distacco di cornicioni o la caduta di tegole. Se dimostrato come un evento di particolare violenza e straordinario il condominio non è tenuto al risarcimento per i danni arrecati a terzi. Tra i casi fortuiti naturali, il vento, i fulmini, il terremoto.

Dunque se il danno arrecato non rientra nel caso fortuito, i condomini chiamati al risarcimento posso rivalersi sull’amministratore in forza del mandato che gli è stato attribuito. L’amministratore ha l’obbligo di mantenere in efficienza gli impianti del condominio. Questo vale anche durante dei lavori di ristrutturazione per esempio.

Condominio senza assicurazione: ricadute penali

Un capitolo a parte meritano le valutazioni sulla ricaduta penale conseguente ad un danno in condominio.
In questo caso il condominio senza assicurazione è nella stessa posizione di un condominio che preventivamente ha stipulato una polizza assicurativa. L’assicurazione condominiale, che generalmente è una polizza globale fabbricati non ha alcun effetto sulle responsabilità penali collegate ad un danno.
Semmai la distinzione è tra il condominio con l’amministratore o senza. In effetti nel caso in cui la parte lesa è una persona il responsabile può essere perseguito per lesioni, omicidio colposo etc..

Nel condominio con l’amministratore, questo può essere chiamato a rispondere di eventuali inottemperanze collegate al danno arrecato. La posizione di garanzia attribuita all’amministratore di condominio dall’art. 40 comma 2 del codice penale, gli impone di mettere in atto tutte quelle azioni capaci di arrecare danni a terzi.

Condominio senza assicurazione: responsabilità individuali

Come detto in precedenza la valutazione degli eventi che hanno provocato il danno, consente di comprendere chi è il responsabile e chi è obbligato al risarcimento. Nel caso in cui a cagionare il danno è una leggerezza del condomino, le cose cambiano. Prendiamo ad esempio la caduta dal balcone di un vaso. La responsabilità è da attribuirsi unicamente al singolo proprietario. Ma attenzione, se il regolamento condominiale vieta di tenere vasi sul balcone o sui davanzali, la responsabilità sarà anche dell’amministratore che non ha provveduto a far rispettare l’osservanza del regolamento.

Domande frequenti

  • In presenza di un condominio senza assicurazione chi paga i danni cagionati a terzi?
    E’ necessario valutare con attenzione l’evento. Un esame approfondito dell’evento che ha cagionato il danno indica colui che è responsabile.
  • Chi risarcisce un danno provocato da un caso fortuito?
    Qualora si possa essere in grado di dimostrare che il danno cagionato è scaturito da un caso fortuito, il condominio non è tenuto al risarcimento del danno.

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Una risposta

  1. Bernardo Altieri ha detto:

    Che cosa succede se l’amministratore del condominio non paga il premio per la responsabilità civile del fabbricato perchè alcuni condomini non hanno versato la propria quota?
    In caso di sinistro quelli che hanno pagato regolarmente possono rivalersi verso i condomini inadempienti?

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