Lamministratoredicondominio.it

Comunicazione amministratore spese ristrutturazione condominio 2021

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese di ristrutturazione su parti comuni del condominio.
Scopri chi deve fare la comunicazione, i termini di scadenza, come inviare i dati all’Agenzia delle Entrate.

Se il tuo condominio ha effettuato dei lavori di ristrutturazione su parti comuni dell’edificio, recupero delle facciate, o altri lavori che prevedono una detrazione fiscale, l’amministratore ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, i dati dell’intervento ai fini delle spese attribuite ai condomini e alla dichiarazione pre-compilata 730 (unico).

Entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa, l’amministratore del condominio oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, deve inviarne comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Questo vale per tutti quegli interventi eseguiti sulle parti comuni. Dunque recupero del patrimonio edilizio, facciate, superbonus 110%, sismabonus etcc..

Adempimenti dell’amministratore nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate

L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute dal condominio e le quote dei singoli condomini ripartite secondo la tabella millesimali è affidata all’amministratore, così come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 Gennaio 2017.
Nel caso in cui il condominio non abbia l’obbligo di avere un amministratore (condominio minimo), è il rappresentante del condominio facente funzione che deve ottemperare a tale obbligo.

E’ importante sottolineare che l’inadempimento dell’obbligo comporta una sanzione amministrativa oltre che in certi casi, anche la perdita della detrazione fiscale. Dunque massima attenzione ad inviare la comunicazione che ribadiamo essere obbligatorio anche nei condomini dove non c’è un amministratore. Detto questo vediamo cosa va comunicato all’Agenzia delle Entrate e come farlo.

Come fare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 Gennaio 2017, aggiornato con Provvedimento n. 28213 del 6 febbraio 2019 e ribadito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate 8 Agosto 2020, per la trasmissione dei dati, l’amministratore o un delegato abilitato, devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia delle Entrate.

In estrema sintesi nella comunicazione vanno inseriti:

  • i dati dell’amministratore e del soggetto eventualmente delegato
  • la tipologia di intervento
  • l’importo complessivo della spesa
  • i dati catastali delle singole unità
  • le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini
  • l’opzione della cessione del credito dei singoli condomini

Gli invii possono essere di tre tipi:

  • ordinari
  • sostitutivi
  • di annullamento

Successivamente l’amministratore del condominio deve consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il portale telematico con cui ha effettuato la comunicazione.
Attenzione: la mancata comunicazione rispetto all’opzione della cessione del credito rende inefficace la cessione stessa.

Responsabilità amministratore nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già visto nelle sezioni precedenti l’amministratore di condominio è obbligato alla comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute in Condominio. Cosa succede se l’amministratore non adempie a questo obbligo o sbaglia la comunicazione?

Innanzitutto va distinto il caso in cui l’amministratore non effettuata la comunicazione da una comunicazione errata. Nel primo caso l’obbligo di adempiere alla comunicazione è citata espressamente dal Provvedimento n. 28213 del 6 febbraio 2019. Il mancato adempimento oltre a rendere inefficace le eventuali cessioni di credito operate dai singoli condomini, potrebbe mettere a rischio anche le detrazioni fiscali. In questo caso l’amministratore è responsabile in solido per i danni cagionati per l’eventuale perdita della detrazione.

Mentre nel caso in cui l’amministratore commetta degli errori e questo comporti una perdita totale o parziale del beneficio fiscale questo danno deve essere provato dal contribuente. A riguardo con la sentenza n. 22343 del 26.09.2017, resa sulla base della precedente sentenza n. 11548 del 14.05.2013, la Cassazione ha stabilito che

il professionista risponde della mancata fruizione dell’agevolazione fiscale se il contribuente riesce a provare che il danno non si sarebbe prodotto nel caso di corretto adempimento.

Riferimenti normativi e sentenze

  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 Gennaio 2017
  • Provvedimento n. 28213 del 6 febbraio 2019
  • Corte di Cassaziione sentenza n. 22343 del 26.09.2017
  • Corte di Cassazione sentenza n. 11548 del 14.05.2013

© RIPRODUZIONE RISERVATA – è vietato l’utilizzo o la riproduzione anche parziale

5 risposte

  1. Leonardo ha detto:

    Ci stiamo approssimando a fare dei lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di smaltimento delle fosse biologiche e scarichi condominiali. I condomini sono interessati alla cessione del credito. L’intenzione della maggioranza dei condomini è di cedere il credito a Poste Italiane in quanto hanno già un conto aperto. Altri hanno il conto bancario. Come posso gestire questa disomogeneità? La Posta inoltre non permette la cessione del credito al “condomino”, e quindi l’amministratore dovrà fare i pagamenti “parlanti” con il conto in essere del condominio (conto bancario). Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate l’amministratore ha altri adempimenti nel caso di disomogeneità tra condomini? In sostanza di fronte a questa situazione, se alcuni condomini non sono d’accordo dovrei attivare due procedure di cessione del credito? una con Poste Italiane e una con Istituto Bancario? Una situazione abbastanza contorta ma non so come agire. Grazie

  2. Manlio ha detto:

    Nel condominio abbiamo deliberato e fatto eseguire dei lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO DI PARETE PERIMETRALE EST E FONDACI DEGRADATI DA INFILTRAZIONI DI ACQUA ED UMIDITA’ CAPILLARE”
    Tali lavori sono iniziati il 5/9/21 e sono terminati il 27/10/21
    A fronte di tali lavori ho preparato, tramite l’ apposito SW, il file 2_2021_Ordinaria.dcm e, tramite il DESKTOP TELEMATICO, l’ho sottoposto a PREPARAZIONE e quindi l’ho INVIATO
    La risposta che ho ottenuto dall’AGENZIA delle Entrate, però, è stata di SCARTO e come motivazione mi hanno segnalato “ANNO DI RIFERIMENTO NON VALIDO”
    Ho letto il provvedimento citato nella motivazione prot. n. 49885/2021 del 19 febbraio 2021 ed ho consultato l’allegato-1 in esso citato (specifiche tecniche) dove, a pagina 2, nel tracciato record B al campo 5 (posizione da 26 a 29 relativa proprio all’anno di riferimento) leggo nelle note: “Dato obbligatorio. Non può essere inferiore al 2020.”
    Ed ecco allora la domanda: Se il SW predisposto per preparare il file “.dcm” accetta il dato 2021 (perché non è inferiore a 2020), e tutti gli anelli della catena per trasmetterlo lo propagano fino all’Agenzia, ed esso risulta in accordo con le specifiche tecniche, come mai poi il SW di accettazione finale lo scarta? Se la comunicazione di AdE dice “ENTRO ….” perché scarta le informazioni correttamente preparate e trasmesse?

    • redazione ha detto:

      La comunicazione all’anagrafe tributaria va fatta entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del sostenimento della spesa. Dovà attendere quantomeno la pubblicazione delle nuove linee guida 2022 e nuovo programma software, non prima dunque del febbraio 2022.

  3. Manlio ha detto:

    Grazie.
    Si questa è la prassi!
    Ma la domanda era proprio rivolta a capire quale sia il razionale che sottende tale metodologia.
    Ad esempio la TRASMISSIONE delle spese per i farmaci viaggiano, tra le farmacie e l’AdE, … tutto il tempo dell’anno solare, e allora perché le spese fatte dai condomini …. devono aspettare l’anno successivo a quando vengono realmente effettuate per poter essere trasmesse??
    E poi stabilire un “PERENTORIO ENTRO IL 28 di Febbraio” senza dire a partire da quando (ma di fatto concentrandolo al solo mese di febbraio) … sembra utile soltanto a far lavorare sotto stress gli Amministratori di condominio … !!!
    Non vi pare che le regole del gioco potrebbero/dovrebbero cambiare ??

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Don`t copy text!