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Bonus facciate condominio 2021

Bonus facciate che cosa è, quali sono gli interventi ammessi, quali sono i requisiti per accedere al bonus facciate, e la procedura per ottenere il Bonus facciate 90%. Scopri tutto sul bonus facciate 2021.

Il condominio nel quale vivi vuole procedere al rifacimento delle facciate? Vuoi conoscere quali sono i requisiti minimi per accedere al bonus facciate e quali gli adempimenti? In questa guida abbiamo raccolto tutto quello che devi sapere circa gli interventi di recupero delle facciate in condominio. Maggioranza condominiale per bonus facciate, cessione del credito d’imposta e case study.

Bonus facciate: cosa è

Il Bonus facciate è lo sconto fiscale destinato ai lavori di recupero e restauro delle facciate di edifici.
Possono usufruire del bonus facciate sia i proprietari o inquilini, residenti o no, condomini o unità unifamiliari.
Il bonus facciate non prevede un tetto massimo di spesa. I lavori ammessi allo sconto oltre agli interventi di consolidamento e restauro della facciata, sono anche la semplice pulitura e tinteggiatura oltre a quelli sui pluviali, grondaie, parapetti, balconi e cornici.

Rientrano tra le spese che beneficiano dello sconto fiscale anche quelle correlate ai lavori.
Dunque, spese per i ponteggi, spese per lo smaltimento rifiuti, occupazione del suolo pubblico, tasse e diritti, spese tecniche e di progettazione. Tutte spese che ricadono nel bonus facciate.
bonus facciate condominio

Bonus facciate: in cosa consiste

Lo sconto fiscale denominato “bonus facciate” consiste nella detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires).
E’ concessa per i lavori di recupero e restauro delle facciate di immobili, indipendentemente se condomini o soluzioni unifamiliari, prima o seconda casa.

La detrazione fiscale, è riconosciuta per i lavori eseguiti dal 1 Luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La detrazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute vanno ripartite in 10 anni in quote di pari importo.
Non è previsto un tetto massimo di spesa, ne di detrazione.

Il contribuente potrà scegliere in alternativa alla detrazione d’imposta o compensazione, il contributo sotto forma di sconto in fattura o di cedere a terzi, banche o finanziarie il credito d’imposta (cessione del credito).

Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, è la data dal bonifico parlante effettuato dal condominio, a far fede per l’individuazione dell’anno fiscale d’imposta e la fruizione della relativa detrazione fiscale. Ciò è indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino, attribuitagli dal piano di riparto.

Per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2021, non danno diritto al “bonus facciate”.

Invece, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2021, le rate versate dal condomino nel 2020, o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al bonus.

Bonus facciate: requisiti minimi

La principale limitazione del bonus facciate è che gli immobili oggetto dei lavori di risanamento della facciata siano all’interno delle zone A e B. Per sapere quali immobili rientrano nelle zone A e B continua a leggere l’articolo.

Cos’è la zona A?

La Zona A è il centro storico di un Comune che contiene agglomerati urbani con le seguenti caratteristiche:
1) carattere storico;
2) artistico;
3) o di particolare pregio ambientale.

Sono incluse le “porzioni di essi, comprese le aree circostanti”.
Scopri gli Interpelli Agenzia delle Entrate bonus facciate

Cos’è la zona B?

Sono in zona B (zona di completamento) le “area totalmente o parzialmente edificate”. La Zona B comprende le parti di territorio parzialmente o totalmente edificate, diverse dalle zone di tipo A.
Le zone parzialmente coperte sono quelle che hanno un indice di superficie coperta non inferiore al 12,5% cioè come 1/8.

Bonus facciate: requisito della visibilità delle facciate

L’altro requisito minimo per accedere al bonus facciate in condominio ma anche per unità immobiliari singoli è quello della visibilità delle facciate oggetto di recupero.
A seguito di una istanza di Interpello, l’Agenzia delle Entrate ha risposto chiarendo che si può usufruire del bonus facciate “a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile (anche parzialmente) dalla strada pubblica“. Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile.

Bonus facciate: lavori che rientrano nella detrazione

  • Restauro della facciata esterna visibile anche solo parzialmente dalla pubblica via
  • Grondaie
  • Pluviali
  • Cornicioni
  • Parti impiantistiche che insistono sulla superficie opaca della facciata
  • Balconi, sottobalcone, frontalini, pilastrini, parapetto, verniciatura ringhiera metallica, pavimentazione e impermeabilizzazione.

Cappotto termico obbligatorio se l’intervento di rifacimento è superiore al 10%

Un’aspetto da non sottovalutare è il requisito tecnico con il quale si stabilisce che se i lavori di rifacimento dell’ intonaco superi il 10% del totale delle superfici disperdenti è necessario il rispetto dei limiti di trasmittanza.
Se ne deduce che l’intervento debba rientrare obbligatoriamente nella realizzazione di un cappotto termico.
Decreto Requisiti Minimi.

Sebbene la normativa non preveda l’oobbligo di asseverazione da parte di un tecnico abilitato circa il requisito del limite del 10% di rifacimento dell’intonaco oltre il quale è necessario il rispetto dei limiti di trasmittanza, il nostro team consiglia sia nel caso di intervento su facciate in condominio che su abitazioni singole di far redigere una certificazione sulla superficie totale disperdente e l’asseverazione che gli interventi sull’intonaco non hanno superato il 10% del totale.

A questo riguardo abbiamo preparato un fac-simile di certificazione e asseverazione.
Tale documento redatto dal progettista incaricato sarà una prova inconfutabile del rispetto di tale requisito, nel caso di controlli postumi.

Bonus facciate condominio: maggioranza per deliberare i lavori

  1. Interventi di sola pulitura e tinteggiatura, che possono essere considerati interventi di manutenzione ordinaria (definizione ricavabile dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001), per i quali è richiesta dall’art. 1136 del Codice civile, commi 2 e 3:
    – in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti all’assemblea con un numero di voti che rappresenti almeno la metà dei millesimi dell’edificio;
    – in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo dei millesimi dell’edificio.
  2. Interventi di maggiore entità, quali ad esempio il consolidamento, ripristino o rifacimento di balconi o di altri elementi delle facciate, che possono essere considerati interventi di manutenzione straordinaria (definizione ricavabile dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001, nonché dall’art. 1136 del Codice civile, comma 4, il quale fa riferimento a “riparazioni straordinarie di notevole entità”), per i quali è richiesta dall’art. 1136 del Codice civile, comma 2:
    – sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti all’assemblea con un numero di voti che rappresenti almeno la metà dei millesimi dell’edificio.
  3. Interventi che prevedano il cappotto termico esterno, rietrante sempre nel bonus facciate 90%:
    – sia in prima che in seconda convocazione, l’unanimità dei condomini.

MAGGIORANZA CONDOMINIALE PER CAPPOTTO ESTERNO

Bonus facciate condominio: sconto in fattura e cessione del credito

Il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 Maggio 2020 estende lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, inizialmente previsto solo per l’ECOBONUS e il SISMABONUS, anche al Bonus facciate.

L’introduzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta anche per il bonus facciate, apre delle prospettive interessanti per i lavori sulle facciate degli immobili in condominio. In pratica chi decide di intervenire sul risanamento della facciata, anche per la sola tinteggiatura usufruisce di uno sconto fiscale del 90%.

La detrazione fiscale pari al 90%, che può diventare uno sconto immediato in fattura, è una spinta considerevole per mettere mano finalmente al recupero del patrimonio edilizio nazionale.

Dunque le resistenze, per lavori talvolta molto costosi, vengono meno grazie alle agevolazioni fiscali che si possono ottenere con il bonus facciate. I lavori sulle facciate dovranno essere eseguiti entro il 31 dicembre 2021, salvo proroghe. In attesa dei decreti attuativi, vediamo come funziona lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito hanno caratteristiche differenti. Differenze che vanno considerate per scegliere la soluzione più giusta alle proprie esigenze. le due modalità di convertire la detrazione fiscale hanno modalità e tempistiche diverse. Vediamo quali sono.

Bonus facciate, sconto in fattura

L’art. 121 d comma 2 del Decreto Rilancio introduce, analogamente al  ECOBONUS e al SISMABONUS, lo sconto in fattura anche per il bonus facciate. Una novità che va a modificare l’iniziale agevolazione, che non prevedeva tale ipotesi. Lo sconto in fattura ha il vantaggio di essere praticamente immediato.
L’impresa esecutrice potrà applicare uno sconto in fattura pari all’importo della detrazione fiscale.
In pratica il condominio cede all’impresa il credito d’imposta che a sua volta potrà essere ceduto a terzi o utilizzato a compensazione dei tributi Irpef dovuti.

Tuttavia il condizionale è d’obbligo. Infatti il fornitore non è obbligato ad applicare lo sconto immediato in fattura a fronte della cessione del credito d’imposta.
Si tratta piuttosto di un libero accordo tra l’impresa fornitrice dei servizi e il cliente.

Bonus facciate, cessione del credito d’imposta

Nel caso in cui non si giunga ad un accordo circa lo sconto in fattura, il Decreto Rilancio estende al Bonus facciate, la possibilità per il contribuente di cedere il credito d’imposta a terzi, banche o finanziarie. La novità introdotta dall’art. 121 modifica le disposizioni del Febbraio 2020 con le quali non si prevedeva la possibilità per il bonus facciate della cessione del credito d’imposta. Anche per quanto riguarda la cessione del credito d’imposta sarà necessario attendere i decreti attuativi e l’Agenzia delle Entrate per conoscere nel concreto, come la cessione del credito d’imposta a terzi è attuabile.
▷  CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA CON POSTE ITALIANE (GUIDA)

Bonus facciate condominio: il bonifico parlante

Per quanto concerne il bonifico all’impresa che ha eseguito i lavori questo dovrà essere fatto secondo le seguenti modalità:

  • Bonifico bancario o postale nel quale va inserito la causale del versamento;
  • La causale del versamento fa riferimento alla riqualificazione del patrimonio edilizio, cioè ristrutturazione;
  • il codice fiscale del condominio beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori);
  • Aggiungere una descrizione suppletiva relativamente ai lavori eseguiti citando la legge 27/12/19 n. 160 legge di bilancio 2020.

Bonus facciate condominio: documenti da conservare

  • ricevuta notifica preliminare Asl, quando richiesta
  • fatture che provano le spese effettivamente sostenute;
  • ricevuta del bonifico;
  • abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori;
  • domanda di accatastamento, per immobili non censiti;
  • ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per la ripartizione delle spese;
  • consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile.

Domande frequenti

  • Con il bonus facciate è consentito lo sconto in fattura?
    Si. Il Decreto Rilancio ha introdotto, anche per il bonus facciate, la possibilità dello sconto in fattura.
  • Il fornitore è obbligato ad accettare lo sconto in fattura?
    No. Il fornitore non è obbligato allo sconto in fattura a fronte della cessione del credito d’imposta.
  • E’ possibile cedere a terzi, banche o finanziare il credito d’imposta vantato dal contribuente?
    Si. Il contribuente può cedere a terzi, banche o finanziarie il credito d’imposta relativo al bonus facciate.
  • La banca è obbligata ad accettare la cessione del credito d’imposta?
    No, non è obbligata.
  • I lavori di rifacimento della facciata del condominio rientra nel bonus facciate?
    Si, gli interventi di restauro, pulitura o sola tinteggiatura della facciata condominiale rientrano nella detrazione fiscale del bonus facciate a condizione che l’immobile sia nelle zone urbane A e B.
  • Gli interventi sul balcone rientrano nel bonus facciate?
    Si.
  • Il bonus facciate si applica ai balconi, senza interventi sulle facciate?
    Si. L’Agenzia delle Entrate con la risposta 191 a seguito d’interpello, ha chiarito che per gli interventi sui balconi si applica il bonus facciate 90% , indipendentemente dalle facciate.

Sentenze e riferimenti normativi

Circolare Agenzia delle Entrate 2E/14 Febbraio 2020
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83 risposte

  1. dimambro_gino ha detto:

    per lo sconto in fattura, già concordato con la ditta che eseguirà i lavori, quali documenti occorre predisporre da parte dell’amministratore del condominio e quali da parte dei singoli condòmini ?

  2. Raffaella Stefanelli ha detto:

    Buona sera sono amministratore di condominio e chiedo anche io quali sono i documenti che il condominio deve predisporre per poter far si che sia attuativo il recupero del credito da parte dell’impresa.

  3. Raffaele Granieri ha detto:

    Salve, per un edificio formato da tre appartamenti con diversi proprietari, per usufruire del bonus facciate senza cessione del credito, è obbligatoria la costituzione del condominio?
    Grazie.

    • redazione ha detto:

      Buongiorno Raffaele
      Il condominio non ha bisogno di essere costituito. Di fatto l’edificio frazionato in tre proprietà costituisce già un condominio (minimo due proprietari). Cosa diversa è l’obbligo di avere un amministratore (che tre appartamenti non hanno) e la richiesta del codice fiscale del condominio, necessario per intervenire sulle parti comuni ed usufruire del credito d’imposta.

      • Alberto ha detto:

        Buongiorno, un chiarimento. Nel caso in questione (casa con 3 proprietà), per usufruire del bonus facciate è’ necessario attivare il codice fiscale del condominio o è possibile in alternativa chiedere all’azienda che fa i lavori di predisporre 3 diverse fatture, una per ogni proprietario, che provvederà autonomamente alla detrazione? Grazie

  4. LIDIA AQUILINO ha detto:

    Buongiorno
    è previsto una dicitura da inserire nel verbale per non incorrere in errori?;
    L’assemblea deve essere straordinaria o può essere inserito all’ODG dell’Assemblea ordinaria?
    Grazie
    Saluti

    • redazione ha detto:

      Buongiorno Lidia,
      Per deliberare la manutenzione straordinaria delle facciate è sufficiente una assemblea ordinaria, con all’ordine del giorno discussione dei preventivi, scelta della ditta appaltatrice. Delibera dettagliata sulla votazione che contenga i nomi dei condomini favorevoli ai lavori, contrari e astenuti. Nel caso di cessione del credito sarebbe opportuno, già in quella sede definire se l’unanimità dei condomini aderisce alla forma di detrazione fiscale.

  5. daniela ferraguti ha detto:

    molto chiaro

  6. Giuseppe ha detto:

    Anche se siamo solo 6 unitá abitative per usufruire dello sconto in fattura vi chiedo abbiamo l’obbligo di costituire il condominio?

    • redazione ha detto:

      Il condominio non necessita di un atto formale per la sua costituzione. Dunque il vs. è già Condominio.
      https://lamministratoredicondominio.it/costituzione-del-condominio/
      Cosa diversa è l’obbligo di avere un amministratore e codice fiscale (sempre obbliogatorio) L’AdE ha già chiarito che per i condomini minimi non c’è obbligo di codice fiscale condominiale per usufruire della detrazione fiscale. Tuttavia è necessario che un condomino venga delegato come facente funzione. E’ lui che farà con il suo codice fiscale i bonifici all’impresa è lui il responsabile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

  7. Franco ha detto:

    La ditta incaricata dei lavori (bonus facciate con sconto in fattura) può fatturare l’intero importo dei lavori prima che questi siano iniziati per poi chiedere (sempre prima di inizio lavori) al committente (amministratore di condominio) di effettuare immediatamente la pratica di comunicazione dell’opzione di sconto ?
    Grazie

  8. EMANUELA RIZZO ha detto:

    Salve, mi è venuto un dubbio, non ho capito perchè se l’intervento di sola ritinteggiatura delle facciate che senza ombra di dubbio supera il 10% ,essendo da tinteggiare tutta la superfice del condominio, bisogna fare il cappotto termico obbligatorio con tutti gli adempimenti che comporta: ape ecc. ecc. Grazie Saluti Emanuela

  9. Marco ha detto:

    Salve..sono il proprietario di una casa a schiera condominiale ,volevo ristrutturare la facciata , posso farlo singolarmente o bisogna farlo su tutto il condominio ? eventualmente rientra nel bonus facciate ? grazie

    • redazione ha detto:

      Potrebbe ottenere la fruizione della detrazione prevista per il bonus facciate. Tuttavia andrebbe valutato se ci sono tutti i requisiti minimi per accedervi.

      • Marco ha detto:

        Buona sera, vivo in un condominio di 6 appartamenti, ma gli altri 5 sono estivi. Mi sono preso la briga anche da parte degli altri condomini di parlare con L amministratore, per il bonus facciate (pensavamo di fare la cessione alla ditta) ma L amministratore diciamo,cerca Sempre di prendere tempo.La mia domanda è: c è un modo per tutelarci in caso L amministratore nn faccia il suo dovere?

  10. Lorenzo ha detto:

    Salve, siamo un condominio composto da 4 appartamenti con proprietari diversi e in più ci sono altri tre proprietari di locali adibiti a negozi al piano terra, abbiamo le tabella millesimale ma non abbiamo condominio né CF e dovremmo fare lavori per la facciata, balconi, parapetti e altro. La mie domande sono:
    -se deve necessariamente essere costituito un condominio con annesso codice fiscale;
    -se le fatture devono essere intestate al condominio, qualora costituito, o possono essere intestate singolarmente in base ai millesimi per usufruire del bonus 90%;
    -se ognuno di noi può decidere di scegliere il recupero del credito in 10 anni o la cessione alle poste o banche.
    Grazie

  11. Mattia ha detto:

    Salve,

    Sono proprietario di un appartamento al primo piano con entrata indipendente e con visibilità dalla strada di tutte e quattro le facciate e terrazzo a 360°. Vorrei accedere al bonus facciate 90% per dei lavori di ristrutturazione. Al piano terra ci sono due ulteriori appartamenti con entrate separate che non sono interessati a svolgere simili lavori. Posso per la mia proprietà ottenere il bonus facciate?

  12. Roberto ha detto:

    Buongiorno, approfitto della Vs. professionalità per chiederVi: se sulla facciata esistente vi è un intonaco cosiddetto “graffiato” tipico anni ’70, lasciandolo inalterato, e su questo viene steso un nuovo intonaco di materiale diverso, tipo acrilico con supporto di rete si può parlare di innovazione o di lavori equivalenti ad una tinteggiatura? I due casi per l’approvazione contemplano maggioranze diverse in 1^ e 2^ convocazione?
    Ringrazio per la Vs. cortesia.
    Roberto

  13. Massimo ha detto:

    Buongiorno, io sono il referente di un condominio minimo (3 appartamenti) ed abbiamo il codice fiscale.
    Abbiamo la necessità di intervenire sui balconi e sulle inferriate degli stessi.
    Non abbiamo un conto corrente (intestato al condominio, intendo).
    Non tutti i condomini hanno intenzione di usufruire del bonus facciate.
    L’impresa edile che farà i lavori:
    1) dovrà emettere una sola fattura intestata al codice fiscale del condominio?
    2) ogni singolo condomino (se vorrà usufruire del bonus facciate) effettuerà il bonifico parlante per la parte di sua competenza/spettanza?
    3) in sede di compilazione del modello 730 come si dovrà comportare il condomino che intende usufruire del bonus facciate?
    Grazie.
    Cordiali saluti.

    • redazione ha detto:

      Buongiorno! Puo’ richiedere una #consulenza privata o un #SupportoLive in Chat al nostro esperto. Il servizio è a pagamento. Vuoi scoprire come funziona?

      • Marisa Bertinetti ha detto:

        Siamo in una casa con due alloggi e due proprietari e vorremmo usufruire del bonus facciate al 90%.
        Quali documenti presentare?
        La vecchia tinteggiatura verrà rimossa, il muro rasato e tinteggiato. Non voglio fare cappotto termico posso usufruire del bonus?
        Vorrei avere una consulenza privata, come funziona,?

  14. Anna ha detto:

    Salve

    Il mio immobile si trova in zona B 3 ma con un indice di densità abitativa uguale a 1,5.
    Rientro comunque nel bonus facciate?

  15. mariella ha detto:

    siamo 6 condomini che vorremmo pagare in parti uguali la spesa per rifare la facciata tramite Bonus. Siamo obbligati a presentare i millesimi? Noi vorremo semplicemente dividere in 6 le spese.

  16. Anna ha detto:

    Buona sera vorrei un chiarimento sulla cessione del credito bonus facciate siamo tre proprietari con entrata indipendente possiamo far fare l’artigiano tre fatture e chiedere individualmente la cessione del credito?

  17. francesco paolo ha detto:

    Buongiorno
    abito in una palazzina di due piani, i miei 2 balconi aggettanti presentano delle rotture come anche parte della facciata. Gli altri condomini non vogliono sostenere le spese per il rifacimento della facciata. Posso mettere in sicurezza i mie balconi, come singola persona fisica, ed accedere al bonus facciate?

  18. ROBERTO ha detto:

    Buongiorno, con una riunione condominiale straordinaria a larga maggioranza sono stati deliberati i lavori di rifacimento facciate con il bonus 90%. L’unico condomino che aveva espresso parere negativo sta continuando a fare melina rifiutandosi di firmare il modulo di dichiarazione per la cessione del credito. Nel caso continuasse con queste azioni si potrebbe rischiare il blocco dei lavori? Il condominio può continuare nell’iter dei lavori anche se un condomino si rifiuta? Al condomino che rifiuta l’accettazione della cessione del credito gli può essere essere addebitato l’intero importo dei lavori per quanto concerne la sua parte?

    • redazione ha detto:

      L’assemblea non può in nessun caso obbligare i condomini a scegliere l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura. I condomini che non aderiscono pagheranno la quota pro-millesimi di competenza e decideranno in autonomia come utilizzare il credito d’imposta maturato. L’amministratore dovrà attivarsi per riscuotere in anticipo le quote alfine di non pregiudicare il completamento dell’intervento.

  19. VITO ha detto:

    Siamo 3 proprietari di uno stabile , 2 sono d’accordo a fare lavori alla facciata mentre l’altro si rifiuta aggiungendo che comunque non è tenuto al pagamento delle spese perché la sua porzione di proprietà è rivestita di marmo
    HA RAGIONE GRAZIE PER LA RISPOSTA

    • redazione ha detto:

      In un condominio non ci sono porzioni di facciata di proprietà. Tutte le facciate sono parti comuni e tutti devono contribuire in egual misura. Il condomino che non è d’accordo non ha ragione e dovrà sottostare alla volontà della maggioranza, contribuendo alla spesa in ragione dei suoi millesimi di proprietà.

  20. Claudia ha detto:

    Buongiorno. Vivo in un condominio formato da 6 appartamenti. 5 vogliamo usufruire del bonus facciata e uno no. Non c’è un amministratore. Possiamo obbligare il condomine che non vuole usufruire del bonus a partecipare?

  21. francesco ha detto:

    Salve sono francesco e possibile avere un fac simile di delibera con i rispettivi ordini del giorno sul bonus facciate.

  22. Simona ha detto:

    buongiorno, siamo un condominio di 54 unità. per usufruire del bonus il pagamento deve essere del condominio. se alcuni condomini non possono pagare e intervengono gli altri per aiutarli va bene comunque o deve risultare il pagamento di ognuno?

    • redazione ha detto:

      Buongiorno, può contattarci per una consulenza privata.

      • Giovanna ha detto:

        Buongiorno,
        la risposta a questa domanda interesserebbe anche a me poichè avrei un dubbio molto simile. In particolare, nel mio condominio sono stati fatti i lavori alle facciate ed ho pagato un importo nel 2020 al condominio. So che rileva il bonifico fatto dal condominio e non quello fatto dal singolo condomino; tuttavia l’amministratore mi certifica, come importo detraibile, un importo MAGGIORE rispetto alla quota che io ho effettivamente pagato, dice che ha ripartito il pagamento fatto dal condominio all’impresa in base ai millesimi, ma ho dei dubbi che io possa portare in detrazione nel mio 730 un importo più alto rispetto a quello che ho effettivamente pagato nel 2020. Mi piacerebbe avere un vostro parere in merito, grazie. Giovanna

        • redazione ha detto:

          Una certificazione corretta dovrebbe riportare l’importo imputato al condomino in base ai pagamenti effettuati dal condominio e ai millesimi di proprietà e l’importo effettivamente pagato dal condomino entro il 31/12 dell’anno fiscale relativo. Lei potrà detrarre solo l’importo che effettivamente ha bonificato al condominio.

  23. Franco ha detto:

    Buongiorno!
    Decreto rilancio “bonus facciate 90% di un condominio di20unita’:
    1) Il condominio ha scelto la forma”sconto in fattura”: se la Ditta incaricata non termina i lavori entro il 31/12/21 cosa succede ??? Si perde la facoltà dell’ opzione “sconto in fattura”?
    2) Nel caso che alcuni condomini non paghino(condominio già moroso) il rimanente 10%di competenza, su chi ricadono detti costi?
    3) Per garantirmi come condomino della esecuzione lavori entro i citati termini del 31/12/2021 ho chiesto all’amministratore di fare rilasciare alla Ditta esecutrice lavori una “fideiussione bancaria” importo complessivo lavori a favore del condominio:nel caso la ditta non accetti cosa posso fare come singolo condomino?
    Grazie x l attenzione, rimango a disposizionex eventuali chiarimenti.
    In attesa cortese cenno riscontro porgo distinti saluti.
    Franco

  24. Pasquale ha detto:

    buongiorno siamo un condominio di 15 appartamenti la ditta fornisce sconto in fatturA e inizierebbe in settembre i lavori terminerebbe in aprile 2022, è obbligatorio per i condomini saldare entro 31 dicembre solo quanto realizzato entro questa data; ma non si potrebbe anticipare tutto pagamento entro 31 dicembre per ottenere il 90% Oppure non si può fare? grazie

  25. arcangelo ha detto:

    salve
    stiamo deliberando per un intervento di manutenzione straordinaria a un condominio di 20 unità, alcuni condomini sono propensi alla modalità sconto in fattura e/o cessione credito di imposta per incapienza IRPEF e pertanto non hanno possibilità di portare alcuna spesa in detrazione, altri invece hanno possibilità di aderire a tutte le soluzioni.
    Per coloro che sono incampienti e non hanno un serbatoio IRPEF che consente il vantaggio fiscale possono opporsi alle decisione dell’assemblea in considerazione che si presenterebbero situazioni di vantaggio per chi ha possibilità di detrarre il 90% delle spese e uno svantaggio per chi non potrà detrarre il 90% delle spese accollandosi interamente la spesa da sostenere qualora non sia deliberato lo sconto in fattura o la cessione del credito?

  26. Le percentuali che vanno all amministratore, al direttore dei lavori che ha effettuato il capitolato, e al tecnico tributario quali sono e se stabiliti x legge

  27. Antonino ha detto:

    Se in un condominio sono state, abusivamente, tolte delle parti comuni (fatto unico ambiente cucina con balcone togliendo le pareti esterne con le portefinestre e creata una verandona) è possibile aderire al bonus facciate?

  28. Andrea ha detto:

    Buongiorno, in sede di assemblea è stato deliberato l’avvio dell’iter sia per il “bonus facciate 90%” che per il “Superbonus 2020 110%”. Successivamente, sebbene il condominio abbia un proprio Codice Fiscale, l’Amministratore ha inviato a tutti i condomini la richiesta di fornire i dati catastali relativi alle unità di proprietà, i dati reddituali e l’ultima dichiarazione dei redditi. Premesso che i dati catastali sono già in suo possesso, perché chiede anche i dati reddituali e l’ultima dichiarazione dei redditi? È corretto tutto ciò? Grazie mille per la cortese risposta

  29. Michele Del Grosso ha detto:

    Buonasera.
    Le tabelle millesimali sono un criterio necessario per poter usufruire delle detrazioni del Bonus Facciate? Qualora il condominio non sia dotato di tabelle millesimali, è consentito stabilire un accordo di divisione delle spese tra condomini che non tenga conto dei millesimi di proprietà?
    Grazie

  30. TOSI RITA ha detto:

    Buonasera,
    in una palazzina composta da tre unità immobiliari ad uso abitativo, i proprietari di ogni singolo appartamento possono decidere di intestarsi singolarmente le spese per la tinteggiatura esterna (pro quota) al fine di accedere al bonus facciate singolarmente e richiedere lo sconto in fattura con pratica singola?
    Grazie

  31. stefano ha detto:

    Buonasera, in un minicondominio composto da 4 appartamenti, solo uno (il mio) ha rifatto cappotto termico e facciata, previa verbale di consenso di tutti gli altri condomini che autorizzavano il lavoro e che consentivano allo stesso di udsufuire delle detrazioni, L’Ape deve essere fatto solamente sull’appartamento che ha rifatto il cappotto, è corretto? grazie

  32. Stefano ha detto:

    Buona sera abito in una palazzina di 3 appartamenti rispettivamente di mio fratello mia madre ed io,per ottenere il bonus facciate dobbiamo costituire un nie calcolare i millesimi grazie

  33. Agata ha detto:

    Buongiorno, se non ho capito male, in una palazzina di tre unitå immobiliari due condomini che hanno acquistato nel 2020 e 2021 e si sono messi d’accordo, praticamente l’avranno sempre vinta con il terzo (proprietario dagli anni 70), non solo per l’ecobonus ma anche su tutto il resto, compresa la nomina di un amministratore dati i rapporti tesi che si sono instaurati?

  34. Marzio Regni ha detto:

    Buonasera, sono proprietario di un appartamento su palazzina con 5 appartamenti che hanno giardino e ingressi indipendenti. Ho fatto lavori sul mio balcone e restaurato pulito / ritinteggiato parti della facciata di mia proprietà al fine di evitare che cadessero di sotto. Posso richiedere autonomamente la detrazione per il bonus facciate senza il verbale dei condòmini? Grazie

  35. Nico ha detto:

    Salve, un condominio ha intenzione di effettuare lavori di tinteggiatura delle facciate visibili da strade pubbliche e restauro dei balconi (sostituzione pavimenti, tinteggiatura di ringhiere frontalini e sottobalconi).
    Alla luce degli ultimi aggiornamenti può effettuare il bonifico parlante del 10% entro il 31/12/2021 all’impresa che, comunque, inizierà i lavori nei primi mesi del 2022?
    La pratica edilizia (Cila o Scia) verrà comunque presentata entro il 31/12/2021.

    • redazione ha detto:

      Buongiorno, apertura del cantiere entro il 31/12. Bonifico parlante per l’intera spesa da sostenere. Il 10% è riferito solo nel caso di contratto d’appalto con opzione sconto in fattura.

  36. Federica Rosati ha detto:

    Buongiorno, chiedo un parare. Un condominio di 24 unità abitative nel 2020 ha usufruito del bonus facciate, lavori iniziati e terminati in tale anno. Mi chiedo se è possibile usufruire anche del superbonus 110% che potrebbero avvenire nel 2022 o 2023.
    Grazie
    Cordiali saluti

  37. Simone Ori ha detto:

    Salve, abito in un condominio (coperativa) di 24 unità immobiliari ma l’ abitazione dove abito io non è intestata più a me, ma è stata venduta la nuda proprietà e sono usofruttuario fino alla morte con diritto di abitazione. Siccome è stato deciso di fare lavori con il bonus facciate con sconto del 90% se io non posso far fronte alla spesa ( circa 3000 euro) cosa succede? Mi fanno un ingiunzione a me sulla pensione oppure li vanno a chiedere alla proprietaria che ha acquistato la mia abitazione? Grazie.

  38. Luca ha detto:

    Ciao,il condominio dove abito con 9 fam. In assemblea hanno deciso di fare il bonus facciate pagando il 10% adesso 21/12/21 e poi fare i lavori maggio 22 e una cosa fattibile o fuori legge

  39. Anna ha detto:

    Spett.le redazione del sito lamministratoredicondominio,
    Vorrei porre alla vostra competenza un annoso quesito. La questione e’ urgente perche’ ho una riunione in condominio il giorno 16 dicembre.Vi spiego subito: sono a Bari, in Puglia, ho un appartamento in uno stabile condominiale a cui vanno fatti molti lavori edili. Questi lavori, i condomini li vogliono fare con il 50% di sconto in fattura (e il 60% per facciata esterna); il palazzo pero’ nella sua facciata interna presenta 3 verande non legalizzate di alcuni proprietari.
    Una di queste verande e’ su balcone aggettante
    Due di queste verande sono su balconi “incassati” nel perimetro del balcone stesso (c.d. balconi a castello)
    Sono stati chiesti dei preventivi di alcune imprese e abbiamo visto che gli ingegneri di queste imprese sono di pareri discordanti sull’ottenimento del bonus che lo Stato offre.
    Alcuni dicono che i lavori al 50% e al 60% (facciata esterna) si possono applicare sulle parti del palazzo in cui le verande non sono presenti
    a parere di questi ingegneri sembrerebbe che questi sconti non sono applicabili soltanto alla facciata interna la quale ha verande non legalizzate. Tutto il resto si puo’ fare con gli sconti cioe’ li’ dove le verande in questione non ci sono.
    Altri ingegneri invece dicono che se il palazzo ha delle difformita’ urbanistiche/edilizie (in questo caso le verande non legalizzate sulla facciata interna), questi ingegneri dicono che nessun bonus dello Stato puo’ essere applicato neanche alle parti su cui non sono presenti le verande illegali (tipo lastrico solare, ristrutturazione androne portone, ecc. ), nessun bonus perche’ il palazzo ha difformita’, sia pure nella sola facciata interna.
    E’ difficile capire cosa e’ giusto e cosa no di queste due tesi contrastanti che le ho esposto. Non vogliamo andare incontro a sanzioni.
    In definitiva, i bonus del 50% e 60% (facciata esterna) si possono chiedere anche se il palazzo nella sua facciata interna ha verande non legalizzate?
    E in ultimo, il nuovo decreto “Antifrode” in vigore dal 12 novembre 2021, chiarisce meglio questo quesito che vi ho esposto?
    Oppure il decreto antifrode non parla dell’obbligo della asseverazione di conformita’ urbanistica/edilizia nel caso in cui si vogliono ottenere i bonus dello Stato?
    Mi direste per cortesia gli articoli di legge da sottoporre all’attenzione dei condomini? (di cui faccio parte anche io). Mi riferisco agli articoli del decreto antifrode che vorrei conoscere, nel caso in cui trattano l’asseverazione di conformita’ urbanistica/edilizia ai fini di ottenere i bonus 50% e 60% relativi a lavori di ristrutturazione edile in un palazzo condominiale.
    Vi ringrazio se vorrete rispondermi

    • redazione ha detto:

      Buonasera, nominate un tecnico che per conto del condominio ( e quindi non di parte, impresa..etc.) verifichi e rediga uno studio di fattibilità per gli interventi, con costi delle sanatorie (da imputare unicamente ai condomini che presentino abusi) e tempi. In realtà le verande interne in abuso, potrebbero essere solo una parte delle difformità che vanno verificate e semmai sanate prima di intraprendere qualsiasi intervento con detrazione fiscale.

  40. MAURO PODDI ha detto:

    Buonasera,
    in un condominio in cui sono stati deliberati dei lavori con utilizzo del bonus sotto forma di sconto in fattura, ci sono alcuni condomini che vogliono beneficiare del loro credito d’imposta senza lo sconto in fattura ma gestirselo autonomamente, pagando per intero la loro quota e portandosi in detrazione il loro 90%. E’possibile farlo? Se si la ditta dovrà fare due fatture separate al condominio (una con lo sconto in fattura e una senza per le quote dei condomini “dissidenti”)? Per l’invio della comunicazione di opzione per i condomini che non aderiscono allo sconto in fattura come si può fare (visto che il software prevede la scelta solo tra cessione del credito o sconto in fattura)?

    • redazione ha detto:

      I condomini hanno il diritto di scegliere in autonomia come gestire il credito d’imposta maturato da interventi su parti comuni.
      La ditta dovrà fare due fatture, una con lo sconto in fattura e l’altra senza.
      Per i condomini che non aderiscono allo sconto in fattura non sarà necessario inviare alcuna comunicazione. L’amministratore dovrà rilasciare la certificazione della spesa sostenuta pro-quota effettivamente pagata al 31/12, documento indispensabile per usufruire della detrazione fiscale Irpef.
      Successivamente per tutti i condomini verrà inviata comunicazione anagrafe tributaria (febbraio 2022).

  41. Maria Teresa Moresi ha detto:

    Il mio condominio ha deciso di fare lavori usufruendo del bonus 90%.Io non voglio partecipare alla spesa,me lo consente il regolamento di condominio.Posso non aderire?Non sono lavori assolutamente necessari.

    • LUIGI MERELLI ha detto:

      GIURIDICAMENTE NON SAREBBE POSSIBILE. ANCHE CON UN NO è UNA SORTA DI Sì.
      non si capisce cosa vuol dire non necessari. c’è il parere di un tecnico anche se di parte? dire la cosa così a caso non ha senso se non supportata da un documento valido ed autocertificato.

  42. LUIGI MERELLI ha detto:

    sarebbe possibile stampare il testo sopra riportato?
    potrebbe tornare utile, vista la confusione vigente anche tra i commercialisti,.

  43. Crescenzo Nunzio ha detto:

    Non essendoci la maggioranza per fare la facciata ,io da solo posso fare la facciata sul mio appartamento e beneficiare del bonus? Grazie per la risposta

  44. Maurelia ha detto:

    Salve ,sono stati eseguiti lavori facciata con bonus al 90% approvati nel 2021, siamo in 4 condomini , solo 3 hanno versato la quota entro il 31/12/2021 mentre il 4 lo ha fatto il 31 ma l’ addebito è avvenuto il 3/1/22. Il quarto condomine perde il diritto al 90% oppure no visto che gli altri 3 avevamo già versato la quota? Grazie in anticipo per la risposta

    • redazione ha detto:

      Per il diritto alla detrazione fiscale del 90%, fa fede la data del bonifico parlante eseguito dal condominio all’impresa appaltatrice dei lavori (amministratore o delegato),che doveva essere fatto entro il 31.12.2021. Il condomino che ha versato in ritardo nel conto del condominio o del delegato non perde la detrazione fiscale. Se avete eseguito un bonifico ciascuno verso l’impresa, a seguito di verifica Agenzia delle Entrate vi verrà revocato l’intero beneficio.

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