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Apertura conto corrente condominiale senza delibera

L’amministratore può aprire il conto corrente condominiale senza delibera dell’assemblea? Quali sono le norme che regolano l’apertura conto corrente del condominio?

La Riforma del Condominio in vigore dal giugno 2013, ha introdotto alcune novità importanti. Tra queste l’obbligo per l’amministratore di aprire un conto corrente condominiale. Sul conto corrente devono transitare tutte le somme in entrata e in uscita del condominio. Ma l’apertura del conto corrente del condominio può avvenire senza specifica delibera dell’assemblea? Scopriamolo in questo approfondimento.

La norma introdotta al comma 7 dell’artt. 1129 del codice civile mira a rendere più trasparente l’operato dell’amministratore condominiale. Tuttavia essa non fa altro che recepire la corrente Giurisprudenziale, che pur in assenza di norme specifiche aveva già da tempo evidenziato la necessità che l’amministratore, senza necessità di espressa autorizzazione dell’Assemblea (Cass. civ. sent. n. 7162/2012), facesse affluire i versamenti dei condomini su un conto separato e dedicato.

Conto corrente condominiale

Il conto corrente condominiale, postale o bancario, dovrà essere intestato al condominio. Tramite l’amministratore dovrà essere di facile accesso ai condomini. Quest’ultimi potranno richiedere copia della rendicontazione (settimo comma dell’art. 1129 c.c). La firma e la gestione del conto, rimango sempre in capo all’amministratore.
Se l’amministratore non apre o non utilizza correttamente il conto corrente condominiale, i singoli condomini possono richiederne formalmente la cessazione della violazione. Come? Chiedendo finachè la sua revoca.

Nel caso in cui l’assemblea, appositamente convocata, non raggiunga una delibera per revocare l’amministratore, il singolo condomino può rivolgersi al giudice. Per le spese legali, il condomino che ha promosso il giudizio, può rifarsi sul condominio. A sua voolta il condominio a titolo di rivalsa sull’amministratore revocato.

Apertura del conto corrente condominiale

Appare evidente sin dalle prime battute, che l’apertura del conto corrente condominiale, sia piuttosto un obbligo dell’amministratore e non una facoltà dettata da una delibera assembleare. Sicuramente questa disposizione risponde all’esigenza di massima trasparenza nei rapporti dell’amministratore con i condomini. L’amministratore è obbligato non solo ad aprire un conto corrente condominiale, ma anche a far transiatre in esso le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o terzi.

Pagamenti e addebiti devono essere in qualsiasi momento tracciabili. Tuttavia l’amministratore non ha l’obbligo di far fronte ai pagamenti solo attraverso il conto corrente del condominio. O meglio, nel caso in cui alcune spese di importi minimi vengano pagati in contanti dall’amministratore, questo dovrà giustificarli con un prelievo o un bonifico dal conto corente condominiale la spesa sostenuta. La tracciabilità di tutti i movimenti in entrata e in uscita devono soddisfare l’esigenza della tracciabilità.

Dunque è più che lecito aprire un conto corrente condominiale senza la delibera del condominio. Non lo è, semmai il contrario. E’ nulla infatti la delibera che impedisce l’apertura del conto corrente.

Aprire un secondo conto corrente condominiale senza delibera

Chiarito che, all’apertura del primo conto corrente condominiale, l’assemblea non può opporsi ovvero non c’è obbligo di delibera per l’apertura dello stesso, cosa succede se l’amministratore decide di aprire un secondo o un terzo conto corrente? Può farlo senza una delibera del condominio?

Ottemperato l’obbligo stabilito dall’ artt. 1129 del codice civile, l’amministratore può reputare necessario l’apertura di un secondo conto corrente. Sebbene il codice non impedisca l’apertura di conti correnti oltre a quello principale, secondo la scrivente la delibera condominiale per l’apertura di un ulteriore conto corrente, mette al riparo da eventuali contestazioni sia da parte dei condomini che della banca.

Conto corrente condominiale: online o tradizionale

Ci sono disposizioni particolari sul tipo di conto corrente?
Dopo aver chiarito che la norma è perentoria e non da adito a dubbi circa l’obbligo per l’amministratore di condominio di aprire un conto corrente condominiale, vediamo se una delibera può indicare quale tipo di conto corrente aprire e in quale istituto di credito farlo.

Innanzitutto la norma non indica la tipologia di conto corrente, postale o bancario, ne tantomeno se questo può essere online. Detto questo, non vi è dubbio che l’assemblea può discutere e deliberare su quale tipo di conto corrente il condominio dovrà dotarsi e con quale istituto di credito farlo. Sopratutto in ragioni dei servizi offerti e dei costi di gestione del conto corrente. L’amministratore dovrà ottemperare alla delibera assembleare e aprire il conto corrente nei modi e nei termini dettati dall’assemblea.

Apertura del conto corrente condominiale è la banca a chiedere la delibera

Ti sembrerà strano, ma dopo aver esaminato artt. del codice civile e sentenze torniamo come nel Gioco dell’Oca al Via! Perchè? Non di rado gli Istituti di credito oltre alla delibera di nomina dell’amministratore, per l’apertura del conto corrente condominiale, richiedono espressa delibera dell’assemblea. Incredibile vero! Ma questa è la realtà. Di fronte a simili richieste si potrebbe agire di fronte all’Arbitro Bancario o Finanziario.

Sentenze e riferimenti normativi

  • Cass. civ. sent. n. 7162/2012
  • Artt. 1129 comma 7

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3 risposte

  1. Felice de maron ha detto:

    Ho sempre pagato su cc con IBAN finale 154,ora devo pagare su un nuovo cc con IBAN finale 8681,ho dei dubbi su questo amministratore anche in passato mandavi i bollettini con “accetto assegni senza benefondi SBF vorrei un vostro parere grazie

  2. Nicola Varvazzo ha detto:

    Buona sera e grazie per l’opportunità fornita ai lettori di questo interessante sito di notizie condominiali. L’amm.re nominato esterno al condominio ha effettuato la chiusura del cc condominiale acceso per obbligo di legge (n.220 del 2012) con una semplice comunicazione alla vigilia dei pagamenti per lavori straordinari all’edificio condominiale approvati con bonus tetto-facciate, sostiruendolo (senza delibera) con un cc presso altro istituto di credito poi commissariato da BankItalia. Il motivo riferito è la scarsa capacità del cc postale di consentire i pagamenti *da remoto e in tempo reale* e gli errori riscontrati nei movimenti di cc postale. Di fronte all’opposizione presentata dal sottoscitto, l’amm.re ha risposto che il condominio ha di fatto acclarato la sua scelta (facta concludentia) e la banca commissariata è stata al momento inglobata in altro gruppo dopo la nomina dei commissari straordinari e l’udienza all’uopo svolta in sede parlamentare, presso la camera dei deputati (1.03.2022). È questa una prassi lecita adottata dall’amm.re e lo stesso può rifiutarsi di percepire gli oneri condominiali attraverso vaglia postali, come riferito al sottoscritto, addebitandogli le spese di una polizza assicurativa contro il furto o la rapina ? Inoltre dopo il cambio di denominazione della banca commissariata è la comunicazione del buono IBAN è lecito che l’amm.re non abbia comunicato i movimenti delle quote accreditate e il saldo in giacenza ? Attendo Vs cortese riscontro. Distinti saluti. N.Varvazzo

    • redazione ha detto:

      Buonasera, come ben chiarito dal post in commento, non vi è alcuna norma che indichi la necessità di delibera condominiale per la chiusura del conto corrente e apertura su diverso istituto di credito. Mentre, su richiesta del singolo condomino, l’amministratore è tenuto a consentire la visura (gratuitamente) o fornirne copia (a pagamento) di estratti conti, movimenti o saldi. Errato pagare spese condominiali con vaglia postali che presumibilmente sono circolari e dunque non trasferibili e di fatto intestati all’amministratore e non al condominio.

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